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22 Giugno 2026

Consigli comunali, il pasticcio (incostituzionale?) dei gruppi misti e non solo

Funzionamento consiglio comunale e diritti minoranze

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Di Pierdomenico Corte Ruggiero

Guardiamo a Roma, al Parlamento e alla Costituzione quando pensiamo al governo, alle leggi e alla nostra Legge fondamentale.

Giusto, giustissimo.

Guardiamo invece poco al nostro Municipio, al nostro Consiglio Comunale e alle “leggi fondamentali” del nostro Comune: lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale.

Conosciamo il Sindaco, gli assessori, i consiglieri. Se serve reclamiamo o chiediamo qualche favore.

Del nostro Comune ci interessa la risoluzione dei problemi pratici, ben poco invece ci interessiamo del funzionamento democratico.

Dal 1993 il Sindaco è eletto direttamente. Ottiene una forte maggioranza e nel caso di sue dimissioni tutti a casa.

Per rispetto della volontà popolare. Dicono.

In realtà la questione è complessa. Sacrosanto stabilire che solo chi ha vinto le elezioni può amministrare, ha senso invece impedire alla maggioranza di eleggere un nuovo sindaco in Consiglio se viene meno il rapporto fiduciario? In molti consigli comunali, un buon numero di consiglieri di maggioranza in cinque anni non prende mai la parola.

Molti Comuni sono diventati piccole monarchie. Sindaci che direttamente o indirettamente amministrano da decenni e decenni. Con maggioranze schiaccianti.

Quale nuova e giovane classe politica può mai crescere?

Non parliamo poi del ruolo delle opposizioni. Nullo o quasi.

Contro la forza dei numeri che possono fare? Per onorare il mandato ricevuto si rivolgono alla stampa, ai cittadini e alla magistratura (penale, amministrativa e contabile) per segnalare presunte irregolarità.

Tanto più che la normativa, in modo poco comprensibile, permette alle forze di maggioranza di cambiare i punti delicati del Regolamento del Consiglio Comunale.

Nessuna maggioranza qualificata. Certo ci si può rivolgere al Tar ma la via è stretta.

La maggioranza decide quanto può parlare un consigliere di minoranza, quanto tempo ha per consultare gli atti.

Può, anzi vogliono, anche decidere in quale gruppo il consigliere di minoranza può entrare o no. Dimenticando l’Art. 67 della Costituzione https://dait.interno.gov.it/pareri/98558.

Qui la cosa diventa comica. Avete presente il gruppo misto? Accoglie gli eletti che non aderiscono ad alcun altro gruppo. O che abbandonano un gruppo.

Il parlamentare non iscritto ad altro gruppo viene iscritto d’ufficio nel gruppo misto. Giustamente, per garantire efficacia alla sua azione.

Nei Comuni no. In molti Comuni se non si è almeno in due consiglieri, niente gruppo misto.

Che senso ha? Nessuno. A dirlo sentenze del Tar e pareri del Ministro dell’Interno https://dait.interno.gov.it/pareri/98019 https://www.segretaricomunalivighenzi.it/15-04-2020-gruppi-consiliari/15/04/2020/ .

“L’esercizio del diritto di costituire il gruppo misto non dovrebbe essere subordinato alla presenza di un numero minimo di consiglieri”. Questo lo scrive nel 2019 il Ministero dell’Interno.

Eppure, nonostante pareri di Ministero e Tribunali, gli amministratori locali possono fare come vogliono. Essendo materia regolata dal Consiglio Comunale, di cui hanno la maggioranza.

Esempio pratico. La consigliera a cui abbiamo dato voce in un precedente articolo https://ilsud-est.it/attualita/2026/05/11/leredita-di-matteotti-e-il-diritto-di-parola-delle-opposizioni/, nel dicembre scorso comunica in Consiglio Comunale l’abbandono del gruppo consiliare dove era iscritta.

Non può fondare un nuovo gruppo, non può entrare nel gruppo misto. Bisogna essere minimo due consiglieri. Il Regolamento del Consiglio Comunale però è stato recentemente cambiato. La consigliera potrà quindi entrare nel gruppo misto? No. Perché viene riconfermato il limite, minimo di due consiglieri.

Nonostante i pareri del Ministero dell’Interno, che dovrebbero essere una guida per i Segretari Comunali. Dovrebbero.

Con una solida maggioranza perché avere “paura” di un singolo consigliere che entra nel gruppo misto?

La maggioranza, e questo vale per qualsiasi Comune italiano, non dovrebbe intervenire per “limitare” l’azione del consigliere di minoranza.

Perché è evidente che stride con la Costituzione: “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione, e pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza” T. A.R Trentino Alto Adige sentenza 75 del 9 marzo 2009.

Amministrare spetta alla maggioranza, le regole di funzionamento democratico invece devono essere scritte con l’opposizione. Ripetiamolo.

Nell’epoca dei social non esiste normativa nazionale che obblighi la trasmissione in diretta delle sedute dei Consigli Comunali. Anche qui la maggioranza in Consiglio decide. A convenienza.

“La pubblicità degli atti è garantita dall’Albo Pretorio”. Siamo seri, in quanti vanno a scaricare e leggere decine di atti?

Anche in altri settori i Regolamenti comunali entrano in contrasto con normative nazionali e con il buonsenso. Come in questo caso https://telenorba.it/2026/06/16/taranto-malato-e-invalido-la-polizia-locale-non-rinnova-il-pass-disabili-lincubo-per-una-visita/.

Una nazione democratica è fondata su comunità locali che funzionano democraticamente e nel rispetto di tutti.

Da oltre trent’anni si parla solo di governabilità ma non più di rappresentanza di tutte le forze politiche e delle relative istanze.

Dietro ad un consigliere/a di minoranza, allo “sconfitto”, ci sono decine, centinaia, migliaia di elettori che hanno diritto di essere ascoltati.

Soprattutto ogni atto amministrativo e politico deve essere rispettoso della Costituzione. Non solo dal punto di vista normativo ma soprattutto rispettando lo spirito della Costituzione.

Nata per impedire la logica dei pochi al comando.

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