Economia & lavoro
Bed & breakfast o albergo?
di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*
B&B – Bed & Breakfast – letto e colazione; una nuova forma di “attività commerciale anomala” per cui la normativa fiscale italiana permette particolari regole di comportamento e di “risparmio” fiscale. Non tutti sanno che le attività di Bed & Breakfast – conosciute ai molti con l’acronimo B&B – non sono attività imprenditoriali vere e proprie, ma sono per la maggior parte dei casi solo attività occasionali espletate da comuni cittadini per puro spirito di “solidarietà sociale”.
La Prassi italiana ha posto i contribuenti nella convinzione che l’attività di B&B sia sempre e comunque una attività “occasionale” e quindi non soggetta ai normali obblighi contabili e fiscali diversamente da una qualsiasi altra attività imprenditoriale come alberghi, hotel, etc. Il confine si trova nell’annosa questione tra “attività occasionale” ed “attività abituale”.
Questa particolare forma di ospitalità nasce in Italia durante il Giubileo – a Roma – quando trovandosi a dover gestire la mole di pellegrini che affollarono non solo la città di Roma, ma anche l’intera regione Lazio, il legislatore ha dovuto regolamentare in qualche modo la folta cerchia di privati contribuenti che, con carattere saltuario, hanno ospitato tutti gli avventori in cerca di un alloggio o di un posto letto.
Negli ultimi anni, però, la iniziale forma di accoglienza si è trasformata per molti, in una attività imprenditoriale vera e propria. Logicamente soggetta a regole molto meno restrittive di un’attività quale l’albergo oppure l’hotel. Oggi, quindi ci si chiede se la saltuarietà amministrativa regga anche sotto il profilo fiscale. La Prassi ministeriale con due risoluzioni nel 1998 e nel 2000 pur affermando che in linea di principio il B&B è una attività turistica non imprenditoriale, in quanto a carattere famigliare che non richiede specifiche risorse, conferma comunque che tale attività si trova al limite tra “ospitalità volontaria” e “ospitalità imprenditoriale”. Nel contempo afferma due semplici concetti a fondamenti di tutta l’annosa questione. Primo l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA se l’attività è resa “effettivamente” con carattere di occasionalità; secondo ribadisce che se l’attività fosse svolta in modo sistematico, rientrerebbe non solo nell’applicazione dell’IVA, ma rientrerebbe nel più ampio concetto di attività imprenditoriale per il quale scatterebbero obblighi e doveri di natura fiscale e tributaria.
La questione è stata considerata in precedenza anche dalla normativa comunitaria con la Direttiva 28.11.2006 / 112 / CE all’art. 9 la quale definisce il limite “invalicabile” per la definizione di attività imprenditoriale o saltuaria. Oppure la Corte di Giustizia UE che affermando che il solo godimento – in modo continuativo – di un bene possa configurare un’attività non occasionale o saltuaria.
Guardiamo la legislazione locale. Ad esempio l’Emilia Romagna con la sua Legge Regionale stabilisce che un’attività di B&B esercitata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni possa avere carattere di saltuarietà.
Guardando, di contro, la normativa fiscale, non possiamo non osservare che l’attività svolta per 270 giorni di seguito non può essere considerata occasionale; così come l’assenza di organizzazione di mezzi non può essere considerato sinonimo di attività saltuaria. Si pensi a tutte quelle attività imprenditoriali o commerciali svolte in totale assenza di mezzi e che comunque producono volumi d’affari impensabili.
Non è strano che il legislatore abbia inserito nella codifica delle attività economiche esercitabili (codifica ATECO) anche quella di B&B, ed abbia inserito tra gli Studi di Settore anche le attività di B&B tra gli affittacamere e gli alberghi.
L’attività di B&B può, quindi, costituire una attività commerciale – imprenditoriale del tutto simile a quella degli alberghi o hotel.
Differenza sostanziale dal punto di vista fiscale tra le due tipologie è sita nel fatto che mentre il B&B esercitato in forma “saltuaria” non è obbligato agli adempimenti IVA, tra cui la certificazione dei corrispettivi, e il reddito prodotto và dichiarato nel mod. Unico tra i “redditi prodotti da attività commerciali non esercitate abitualmente”; di contro chi esercita in maniera sistematica l’attività di B&B è soggetto agli obblighi di certificazione dei corrispettivi IVA, nonché a tutti gli obblighi di tenuta delle scritture contabili e il reddito prodotto è qualificato e dichiarato nel mod. Unico tra i “redditi d’impresa”.
Non è inusuale che l’amministrazione arrivi tardi; ma l’importante è che prima o poi ci arrivi.
*Commercialiste e revisore legale in Bitonto