Ambiente
La Corte Costituzionale boccia la legge della Puglia
Gli effetti della sentenza Corte Cost. n. 74 del 21 aprile scorso che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 26 della Legge Regione Puglia 52/2019 a tema “Disposizioni per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da Xylella”.
DI NICO CATALANO
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Il 21 aprile scorso, la Corte Costituzionale tramite sentenza numero 74, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 26 della Legge 52/2019 varata dalla Regione Puglia e recante il titolo “Disposizioni per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da Xylella”.
La Consulta, accogliendo le ragioni del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha abrogato per violazione delle disposizioni previste dal Codice dei Beni Culturali la specifica norma contenuta nella Legge pugliese che permetteva “nelle aree dichiarate infette da Xylella, l’attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistici o colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale”. I giudici della Corte suprema hanno ritenuto di cancellare il precetto pugliese della deroga, sia perché eccedeva ben oltre i limiti regolamentari riconosciuti alle Regioni dal Codice dei Beni Culturali, ma soprattutto in quanto tale normativa si poneva in violazione dell’articolo 117 della Costituzione, il quale, al secondo comma, prevede che la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è materia esclusiva dello Stato. Inoltre, sempre secondo la sentenza della Corte Costituzionale, la normativa pugliese violerebbe in maniera evidente la Direttiva 92/43/CEE recepita nell’ordinamento italiano e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, vietando l’immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone.
Le aziende olivicole pugliesi, situate nelle aree infette dalla Xylella fastidiosa che vorranno riconvertire l’attività olivicola in tutto o in parte in ordinamenti colturali arborei diversi dall’olivo, se ricadenti nelle località sottoposte ai vari vincoli paesaggistici, dovranno presentare una regolare domanda di autorizzazione presso le varie sovrintendenze, così come avviene in tutta Italia.
La sentenza rappresenta un legittimo compromesso tra il diritto di riprendere a fare impresa agricola nei territori devastati dalla Xylella e il rispetto per l’ambiente, l’ecologia dei luoghi e le comunità locali. Diversificare le produzioni è giusto ma non è più plausibile farlo permettendo l’impianto di qualsiasi essenza vegetale senza il rispetto di alcun vincolo ecologico. Specialmente in determinati ecosistemi come quelli salentini già purtroppo resi fragili da un turismo predatorio e da decenni di monocoltura estrattiva. Territori classificati nella “mappa dei suoli della FAO” ad alto rischio erosione, dove l’acqua per l’irrigazione comincia a scarseggiare e si evidenziano sempre più gli effetti negativi dei cambiamenti del clima. I nostri comportamenti insostenibili, la perdita di biodiversità causata dai modelli di agricoltura e allevamenti intensivi, surriscaldamento e pandemie sono eventi sempre più interconnessi tra loro. Se non corriamo ai ripari anche alle nostre latitudini, fenomeni come la Xylella e il Covid 19 rappresenteranno solo l’inizio di un’inesorabile catastrofe che rischia di compromettere il futuro dell’intera umanità.