Scuola
Fuori dall’Europa: il decreto agrodolce per i precari
di ADELE DENTICE
I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente […] necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo“ Solo per il Docente precario e solo per lui non vale l’’art.10 d.lgs. 6 sett. 2001 n. 368 che applica in Italia la direttiva comunitaria in materia di lavoro sui tempi determinati, cioè dopo tre anni di lavoro, i singoli soggetti possono rivolgersi al giudice per ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato.
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Secondo questa norma, potrà passare da tempo determinato a indeterminato, solo il personale che rientra nel contingente annuale sulle immissioni in ruolo, bloccando, di fatto, ogni possibilità di trasformare le supplenze continuative in rapporti a tempo indeterminato, Sterilizzando così la direttiva europea e la stessa legge nazionale ed espellendo i precari italiani dall’Europa .
E’ un’ empia operazione articolata in una serie di comma contenuti nell’art 9 del Decreto, concordata dal governo con i sindacati e parte dell’opposizione , in cui è stato inserito quel carattere retroattivo mirato a proteggere il ministero del Lavoro e il ministro dell’Istruzione contro i ricorsi e i maxirisarcimenti che i giudici del lavoro si appresterebbero a mettere in atto per la trasformazione dei contratti da tempo indeterminato a determinato; ricorsi che non avranno seguito.. per via di una norma dettata dalla necessità di arginare una valanga di azioni giudiziarie preannunciate da due recenti sentenze che hanno riconosciuto una maggiore importanza dela normativa europea rispetto al contratto determinato D.lgs 369/01 e l124/99 ( Tribunale di Genova ha condannato il Ministero del Lavoro al riconoscimento e risarcimento di 15 mesi a un gruppo di docenti e l’altra del tribunale di Siena che ha riconosciuto l’obbligo di stabilizzazione dei precari in ricorso più l’assunzione di una docente dopo 6 anni di incarichi annuali).
Inoltre, la necessità di risparmiare al massimo sulla scuola , eliminerà i diritti acquisiti per cui non ci sarà piùricostruzione della carriera e ,chi ha insegnato per anni (pre-ruolo) ,non avrà riconosciuto nemmeno l’adeguamento dello stipendio (art.9) Praticamente, coloro che verranno chiamati a settembre per poi essere mandati a casa a giugno, potranno ottenere la stabilizzazione del loro contratto a tempo indeterminato ( se scelgono la provincia giusta!) , ma gli anni trascorsi a insegnare o come personale Ata non saranno calcolati per gli scatti di anzianità e lo stipendio parte dal primo, come se avvenisse una neo-assunzione. Assunzione a costo zero quindi come il rinvio al 31 agosto del termine per il completamento delle graduatorie e l’allungamento da tre a cinque anni della permanenza minima nella sede di prima nomina, mirata a contenere al massimo le assunzioni dei precari
Inoltre il Piano sarà annualmente verificato ed, eventualmente, rimodulato, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni ( cioè, decide Tremonti ). L’articollo 9, che apre dolci speranze di assunzione ha un sapore amaro poiché in realtà blocca più della metà degli attuali precari da ogni ipotesi di assunzione in ruolo e da ogni sviluppo di carriera oltre cha aggiungere un elemento di umiliante corsa alla provincia giusta , un perfido gioco dove il destino di 226.000 persone si declina in 13 articoli e in possibili 30.000 cattedre da distribuire in un non ancora chiaro quale arco temporale, perchè nel decreto-legge non si fanno cifre, si parla genericamente di posti annualmente disponibili e vacanti,quanti sono, quali sono non ci è dato sapere!!!