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Politica

Decreto “Cura Italia”

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di LAVINIA ORLANDO

Misure a sostegno del lavoro


Riprendendo la disamina del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”), il Titolo II reca le misure a sostegno del lavoro.

Al suo interno, il Capo I prevede l’”estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” – il riferimento è a quanto già stabilito per le c.d. aree rosse – per cui:

  • un massimo di 1347,2 milioni di euro potrà essere utilizzato per far fronte alle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane, a partire dal 23 febbraio e fino ad agosto 2020. Tali richieste potranno essere avanzate dai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa dell’epidemia da COVID-19, prevedendo la riduzione e la semplificazione degli obblighi di informazione e consultazione sindacale e dei termini procedimentali ordinari.
  • un massimo di 338,2 milioni di euro potrà essere utilizzato per far fronte alle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sempre per la durata massima di nove settimane, a favore delle aziende che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, il quale viene, dunque, sospeso e sostituito dal trattamento ordinario;
  • i datori di lavoro, che dal 23 febbraio 2020 abbiano in corso un assegno di solidarietà, potranno presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane;
  • un massimo di 3293,2 milioni di euro potrà essere ripartito tra Regioni e Province autonome per il riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario – il riferimento è, dunque, alle aziende aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici, ordinariamente escluse dalla cassa integrazione.

Il Capo II del medesimo Titolo disciplina le “norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”, tra le quali rientrano:

  • la previsione di un massimo di 1261,1 milioni di euro per la fruizione di uno specifico congedo, di durata non superiore a 15 giorni e per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, privato e dei lavoratori autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni – in alternativa, è previsto un bonus massimo di 600 euro per acquistare servizi di babysitting, che viene incrementato a 1000 euro per il personale sanitario del settore pubblico e privato. I genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno comunque diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
  • limitatamente al personale sanitario, l’estensione dei permessi retribuiti riconosciuti ai sensi della legge 104 del 1992 ad ulteriori 12 giornate usufruibili tra marzo ed aprile 2020;
  • l’equiparazione, ai fini del trattamento economico, del periodo di quarantena cui siano sottoposti i lavoratori del settore privato alla malattia e, altresì, l’equiparazione dell’assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave o immunodepressione al ricovero ospedaliero; gli oneri a carico del datore di lavoro sono eccezionalmente sostenuti dallo Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro;
  • la previsione, per il mese di marzo 2020, di un’indennità di 600 euro per liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (per un limite massimo di spesa pari a 203,4 milioni di euro), per lavoratori autonomi (massimo 2160 milioni di euro), per lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della norma di cui si discorre (massimo 103,8 milioni di euro), per operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (massimo 396 milioni di euro);
  • la proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola per il 2020 al prossimo 1 giugno;
  • l’ampliamento del termine di decadenza (da sessantotto a centoventotto giorni) per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché l’incremento di sessanta giorni dei termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 1 giugno 2020, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL;
  • la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per adeguare gli statuti alla nuova normativa del terzo settore, per Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus iscritte nei rispettivi registri ed imprese sociali. Le medesime realtà, ad eccezione delle imprese sociali, laddove fossero tenute all’approvazione del bilancio di esercizio tra il 1 febbraio ed il 31 luglio 2020, potrebbero posticipare tale scadenza fino al 31 ottobre 2020;
  • limitatamente ai patronati, il riconoscimento della facoltà di acquisire, eccezionalmente e fino alla fine dell’emergenza, il mandato in via telematica, di approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e di assicurare l’apertura delle sedi solo ove non fosse possibile operare a distanza;
  • la previsione della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020;
  • la previsione di un limite massimo di spesa pari a 48,6 milioni di euro a beneficio dei lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 ed un reddito non superiore a 50.000 euro, ai quali spetta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro;
  • il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti in condizioni di grave disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizioni di grave disabilità;
  • la sospensione per due mesi dall’entrata in vigore del decreto in analisi degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, delle misure di condizionalità e dei relativi termini per i percettori di NASpI e DIS-COLL, delle procedure di avviamento a selezione e dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego finalizzate alla partecipazione ad iniziative di orientamento;
  • la sospensione, dal 23 febbraio 2020 fino al 1 giugno 2020, del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;
  • la previsione del trasferimento da INAIL ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;
  • la previsione di spesa di oltre 15 milioni di euro per il triennio 2020 – 2022 per l’assunzione da parte di INAIL di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico;
  • la previsione di un limite massimo di 300 milioni di euro per il 2020 per il riconoscimento di un’indennità a sostegno dei lavoratori dipendenti ed autonomi che, in ragione dell’emergenza sanitaria, abbiano cessato, ridotto o sospeso le rispettive attività, con definizione dei criteri di priorità e modalità di attribuzione mediante successivi provvedimenti ministeriali;
  • la proroga della validità – fino al 30 aprile 2020 – delle abilitazioni già in possesso del personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico;
  • la preclusione, per i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, all’avvio di procedure di mobilità e di riduzione del personale, il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
  • la sospensione dell’attività svolta nei Centri semiresidenziali, salvi interventi indifferibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento;
  • la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fornire, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza generare aggregazione – così cercando di sopperire alla sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità.