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Editoriale

Salute e libertà

Pubblicato

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di Nicola Putignano

Il titolo richiama manifestamente il movimento laico socialista – antifascista ed azionista di “giustizia e libertà”, ritenuti due cardini di base ed irrinunciabili della nuova Repubblica democratica. Oggi, con la giustizia clamorosamente fallimentare, gestita da personaggi ben più riprovevoli e pericolosi dei sempre verdi ladri di Stato, mi pare più degno di nota verificare come coniugare l’odierna emergenza della salute pubblica con i principi costituzionali di libertà.

Recita l’articolo 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge.  La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Per quanto oggi ci riguarda, la Legge può imporre un determinato trattamento sanitario, a due condizioni formale e sostanziale:

a) deve trattarsi di legge ordinaria, e non provvedimenti emergenziali, DPCM, DM o leggi delegate;

b) in ogni caso non si possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

E’ l’analisi di questi “limiti” a determinare il confine dell’invalicabile area del rispetto della persona umana.

Basti pensare al dibattito, che ora finalmente vede la luce, sulle questioni attinenti al fine vita, all’autodeterminazione ed al consenso informato (L. 22/12/2017 n. 219).

Tanto in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea art. 3.

I trattamenti sanitari obbligatori (anche coattivi) sono in astratto compatibili con i dettati costituzionali solo se ritenuti necessari ed indifferibili dalla legge per la tutela della salute collettiva e della incolumità di altre persone, minacciate da imminente e grave pericolo, non contrastabile con altri mezzi terapeutici o comportamentali. Per cui non è mai possibile imporre un determinato trattamento sanitario per tutelare la salute del singolo soggetto non consenziente.

Questo è lo stato dell’arte. Basti pensare ancora al dibattito anche giurisprudenziale sulle emotrasfusioni sui minori, con opposizione dei genitori, o il rifiuto di emotrasfusione per motivi religiosi (come per i Testimoni di Geova).

Tant’è che Crisafulli già nel 1982 s’interrogava sul significato delle parole finali dell’art. 32 osservando che “non è escluso che nel limite del rispetto della persona umana possa includersi anche il rispetto della libertà di coscienza e fede religiosa”.

Poiché, a mente dell’art. 117 Cost. It. le nostre leggi devono essere conformi ai principi dettati dalla giurisprudenza europea, appare utile rammentare che la CEDU con la sentenza n. 302/02 del 10/6/20210 – Testimoni di Geova c/o Russia ha stabilito: “§135…Nel campo dell’assistenza sanitaria, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, l’imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest’ultimo all’integrità fisica, e violerebbe i diritti protetti dall’Articolo 8 della Convenzione (v. Pretty, citato sopra §§62 e 63, e Acmanne e altri c. Belgio, n. 10435/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984)”.

Pertanto, stiamo molto attenti nel creare delle crepe nel muro di tutela della libertà anche per comprensibili motivazioni solidaristiche, senza alcuna forzatura mediatica, perché finita la pandemia, attraverso le fessure di tali crepe possono passare le ben più pericolose orde barbariche di nazi-fascisti NO – DEM, amorevolmente oggi accettati e foraggiati da larghe frange delle destre parlamentari ed extraparlamentari.

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