pallamano
Comunicato motivazioni Collegio Garanzia CONI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
RICORSO C.O.N.I.: PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA, I TRIBUNALI DELLA F.I.G.H. NON AVEVANO COMPETENZA PER GIUDICARE SUL CASO CONVERSANO. LA PENALIZZAZIONE NON PREVISTA DA ALCUN REGOLAMENTO FEDERALE!
I legali del Conversano: “Fatto gravissimo. Conversano ha subìto due procedimenti illegittimi per violazione di norme di diritto sportivo. La penalizzazione in classifica non era prevista da alcun regolamento della F.I.G.H. ed è stata arbitrariamente comminata senza alcun fondamento normativo. La Federazione ottemperi senza indugio a quanto disposto dai Giudici”.
Sono state depositate in data 27 luglio le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. che ha accolto nel merito il ricorso della Pallamano Conversano contro la penalizzazione di 6 punti in classifica nella passata stagione.
Il commento della sentenza affidato agli Avv.ti del sodalizio biancoverde: Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba.
“La sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I., ha sancito la assoluta incompetenza del Tribunale Federale e della Corte Federale d’Appello della F.I.G.H. nel giudicare il caso “Conversano” e la conseguente impossibilità per gli stessi di applicare i punti di penalizzazione in classifica da cui è derivata l’illegittima esclusione dai Play-off scudetto e dalle coppe europee.
In buona sostanza, come sempre sostenuto da questa difesa sin dalle battute iniziali del procedimento, gli organi di giustizia sportiva della F.I.G.H. non avevano potere di giudicare retroattivamente sulle partite vinte dal Conversano sul campo e già omologate dal Giudice Sportivo Nazionale e, per l’effetto, non potevano applicare alcuna penalizzazione in classifica poiché non prevista dai regolamenti federali, né dallo stesso Vademecum.
Un fatto gravissimo che la Federazione nel suo comunicato stampa tende a sminuire ritenendolo un mero “difetto di competenza nel corso del procedimento” a fronte di una grave violazione delle norme di diritto sportivo da parte degli organi di giustizia federali che hanno incardinato ben due processi senza avere titolo per farlo!
Per tali ragioni, va sottolineato alla stessa Federazione che le motivazioni di una sentenza rappresentano esclusivamente il percorso logico argomentativo che ha condotto i Giudici all’emissione di quel dispositivo che, nel caso di specie, ordina in maniera chiarissima di annullare la penalizzazione di 6 punti, rideterminare la classifica e adottare i provvedimenti sportivi conseguenti.
La F.I.G.H. già dal 5 luglio aveva l’obbligo di ottemperare immediatamente alla sentenza riportando il Conversano al 2° posto e assegnandogli la partecipazione di diritto alle Coppe Europee e alla Supercoppa. È inaccettabile come, a distanza di quasi un mese dall’emissione del verdetto, pur avendo dichiarato di voler ottemperare, non abbia ancora provveduto a fare alcunchè; si procederà quindi in ogni sede per segnalare l’accaduto ed ottenere l’ottemperanza della sentenza oltre al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi.
Ufficio stampa
Pallamano Conversano