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Economia & lavoro

Il diritto d’autore, aspetti fiscali

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di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

Oggi parleremo del “diritto d’autore”. Secondo il Codice Civile – art. 2575 – , formano oggetto del diritto d’autore tutte le opere dell’ ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ma a noi interessa l’aspetto fiscale e non l’aspetto civilistico !


Questa è la definizione di “oggetto del diritto d’autore” secondo la nostra normativa civilistica. Ma quello che interessa noi è l’aspetto fiscale. Il trattamento dei redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore e dei suoi diritti connessi. I diritti fondamentali dell’autore di un’opera dell’ingegno è la “paternità morale” ossia il diritto di essere riconosciuti ideatore dell’opera, ed il diritto di poterne disporne commercialmente ossia il “diritto patrimoniale”.

Il diritto “morale” è assoluto, incedibile e illimitato nel tempo, mentre il diritto “patrimoniale” è trasmissibile ad altri soggetti ed ha una durata limitata nel tempo.

Chiunque copi un’opera dell’ingegno (libro, musica, software, etc) al fine di trarne un vantaggio economico dato dal suo sfruttamento, lede il diritto “patrimoniale” dell’autore – unico autorizzato – a trarne esso stesso un vantaggio dall’opera da lui creata; salvo che l’autore stesso non abbia autorizzato il terzo a trarne un vantaggio economico.

Come l’autore dell’opera dell’ingegno autorizza il terzo a sfruttarne i vantaggi economici ?. Attraverso la cessione dei diritti di utilizzazione economica – patrimoniale – che come avanti detto sono gli unici diritti che l’autore può cedere. Tali diritti “patrimoniali” riguardano per esempio la pubblicazione, la riproduzione, la rappresentazione o esecuzione e la diffusione tramite qualsiasi mezzo; oppure la cessione del diritto d’autore in senso generale; quindi la sua utilizzazione attraverso lo sfruttamento in qualsiasi modo divenendo proprietario del diritto stesso.

Il diritto d’autore può essere oggetto di trasferimento attraverso atti cosiddetti di disposizione “inter vivos” come ad esempio il contratto di edizione, con il quale l’autore, dietro un compenso, concede all’editore il diritto di pubblicare l’opera (diritto di utilizzazione economica dell’opera) e l’editore si obbliga a riprodurre l’opera ed a metterla in vendita ad un determinato prezzo precedentemente pattuito tra le parti. Ricordandoci che la cessione del diritto d’autore deve risultare sempre da un contratto scritto tra le parti.

Accennato il concetto di utilizzazione economica del diritto d’autore, esaminiamo, ora, l’aspetto fiscale proprio ad esso applicabile.

I proventi dello sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo sono considerati “redditi assimilati di lavoro autonomo” secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del TUIR (testo Unico Imposte sui Redditi). Questa qualificazione può esistere solo a determinate condizioni:

  • L’utilizzazione economica, ossia cessione del diritto o concessione dei diritti di sfruttamento economico, deve avvenire da parte dell’autore e non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali.

L’applicabilità o meno dell’art. 53 del TUIR consiste nel diverso sistema di tassazione dei proventi conseguiti nella cessione di tali diritti. Se non ci dovessimo trovare nelle suddette condizioni, il reddito conseguito andrebbe tassato in maniera differente. Vediamo le differenze di tassazione applicabili.

Secondo l’art. 54 comma 8 del TUIR, i redditi di cui all’art. 53 comma 2 lett. b) dello stesso TUIR derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno sono costituiti dall’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta – anche sotto forma di partecipazione agli utili – ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

La ratio della deduzione forfettaria del 25 per cento per le spese consiste nella difficile quantificazione delle spese sostenute per realizzare l’opera dell’ingegno.

Tali redditi, poi, sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento – sul 75 per cento – del compenso. Di più; tali redditi non sono nemmeno assoggettabili ad IVA in quanto manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3 comma 2 nr. 3 del DPR 633/72.

Per completezza di informazione, tali compensi andrebbero dichiarati nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro “RE” nella sez. II.

Questa è la differenza sostanziale della tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Tutti gli altri redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sia occasionale che abituale non subiscono la deduzione del 25 per cento della tassazione, ma sempre l’assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20 % sul 100 % del reddito.

Di contro i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti non dall’autore, ma da chi utilizza i “diritti di utilizzazione” nell’esercizio di una attività commerciale – l’editore per esempio – sono soggetti ai normali regimi del reddito d’impresa per cui saranno tassati con le normali regole fiscali.

 *Commercialiste e revisore legale in Bitonto


Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo