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Integrazione dell’Art. 9 della Costituzione: luci e ombre

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Integrazione dell’Art. 9 della Costituzione: luci e ombre

Il Parlamento ha approvato il testo delle nuove disposizioni da inserire nell’art. 9 della costituzione, aggiungendo che la Repubblica “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Italia Nostra si domanda se, nell’esercizio concreto della tutela ambientale e paesaggistica, questa modifica produca l’effetto desiderato. L’ottima giurisprudenza della Consulta ha già spiegato che la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è parte fondante della carta costituzionale, essendo indicata, dall’art. 117 secondo comma, come materia su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

L’Associazione, d’accordo con la Corte costituzionale, ritiene che il concetto di paesaggio, lungi dall’essere categoria meramente estetica, contenga in sé anche l’ambiente e la biodiversità. La prima volta che la Corte costituzionale utilizzò il termine “ambiente” fu nel 1971, quando confermò la legittimità della legge istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio. Da quel momento la salvaguardia dell’ambiente, considerato “nella sua concezione unitaria comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”, si delinea come “diritto inviolabile della persona ed interesse fondamentale della collettività”, imponendo l’obbligo “della sua conservazione e della repressione del danno ambientale, offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente” (Corte costituzionale, sentenza n. 210/1987). E tale concetto è stato ribadito in Parlamento da Italia Nostra durante le audizioni per le modifiche alla legge quadro dei Parchi (L.394/91).

La stessa giurisprudenza costituzionale riconosce e conferma il rischio di potenziali conflitti tra le differenti componenti del bene ambientale. Impostazione condivisa da Italia Nostra che promuove l’armonizzazione degli interventi quando si tratta, per esempio, dell’inserimento di strutture impattanti ma necessarie come possono essere le rinnovabili. Affinché il ricorso a questi impianti energetici non comporti la distruzione del paesaggio sono necessari programmazione e pianificazione delle aree idonee, come d’altronde richiesto dalla stessa UE. L’esatto contrario di quanto ci si appresta a fare col PNRR.

L’Associazione, quindi, non vorrebbe che l’integrazione dell’art. 9, perfetto nella sua formulazione originaria, fosse finalizzata a ridurne la portata, favorendo la distruzione di quanto dichiara di proteggere: l’ambiente.

ITALIA NOSTRA