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Ambiente

La tutela dell’ambiente e della biodiversità nella Costituzione.

La Camera dei deputati ha inserito tra i principi fondamentali della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali. Una riforma storica nell’interesse delle future generazioni, che rischia di essere vana in assenza di una programmazione strategica nazionale.

nico catalano

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DI NICO CATALANO

Credit foto neil1877 license CC BY 2.0

Lo scorso 8 Febbraio, la Camera dei deputati ha dato il definitivo via libera, ad una proposta di legge volta ad introdurre tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Il progetto di legge Costituzionale, dopo essere stato discusso per due volte in Senato, in seguito ad altre due letture, è stato approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento, diventando così direttamente una legge senza il bisogno di dovere passare al vaglio di un referendum popolare. L’iniziativa legislativa, ha modificato il già presente articolo nove della Costituzione, tramite l’inserimento di un nuovo comma al fine di aggiungere tra i principi Costituzionali, sia la tutela dell’ambiente, così come della biodiversità vegetale e animale, quest’ultima da attuare attraverso la previsione di una riserva di legge statale per disciplinarne le modalità. Modifiche queste che incideranno e non poco, sulle diverse normative in vigore nelle varie Regioni Italiane, in modo particolare in quelle a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modifiche apportate hanno coinvolto anche l’articolo 41, con cambiamenti che avranno un impatto fortissimo sulle attività imprenditoriali. Difatti, così come recita la nostra Costituzione, d’ora in poi l’iniziativa economica privata non potrà svolgersi, tra le altre cose, in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente, aggiungendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Inoltre sempre nell’ambito dell’articolo 41, è stata introdotta, tramite la Legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica o privata a fini non sociali, ma anche ambientali. Se da più parti, sia politiche che sociali, si parla all’unisono di giornata storica, in quanto tramite questa riforma Costituzionale si mette finalmente un freno a tutte quelle attività umane non rispettose dell’ecologia dei luoghi e dell’ambiente. Rendendo, oltre a tutto ciò, l’ambiente un valore costituzionalmente protetto, quale entità organica complessa, migliorando di fatto quanto sancito dall’articolo 117 “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” introdotto con la riforma del titolo V nel lontano 2001. Dall’altro canto, tale importanti modifiche prive di visione, di una programmazione strategica, di risorse da destinare alle strutture periferiche dello Stato e agli enti locali per mettere in atto i controlli, gli atti e le azioni concrete necessarie per porre in essere le nuove tutele Costituzionali, rendono inutile tutto questo ammirevole impegno istituzionale. La tutela dell’ambiente, da oggi principio fondamentale della nostra Costituzione, non può ridursi alla sola retorica del Paese “green” che sceglie la resistenza e la resilienza, nell’interesse delle future generazioni.

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Agronomo, ricercatore ecologista, divulgatore e saggista