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Le associazioni sportive dilettantistiche

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di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

Dopo aver parlato delle associazioni non riconosciute, oggi parleremo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o ASD. E’ un’altra tipologia di Ente Non Commerciale, ma utilizzata da chi ha come interesse comune una attività prettamente sportiva “dilettantistica”.

Le formalità di costituzione delle ASD, come per le associazioni non riconosciute, non impongono l’intervento di un notaio, ma solamente la forma scritta tramite scrittura privata autenticata o solamente registrata; salvo nelle ipotesi in cui si voglia costituire una Società (non una associazione) Sportiva o si voglia accedere al riconoscimento giuridico dell’Ente.


La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.

Le A.S.D. a differenza delle altre tipologie di associazioni, come accennato, possono godere di una normativa fiscale differente; la quale può essere adottata in presenza di particolari condizioni.

Prima di tutte il contenuto dello Statuto redatto per regolamentare il funzionamento dell’ente a regime. Esso deve contenere, pena il non riconoscimento delle particolari agevolazioni fiscali e tributarie, determinate clausole che se per le associazioni non riconosciute, come accennato nell’articolo precedente, possono essere auspicate, per le Ass. Sportive Dilettantistiche devono essere obbligatoriamente inserite.

Le più importanti sono:

  1. l’obbligo di inserire nel nome dell’associazione la dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica” o “ASD”;

  2. l’assenza del fine di lucro;

  3. divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione in qualsiasi forma agli associati;

  4. democraticità nelle assemblee e nella elezione dei suoi organi amministrativi;

  5. divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Ass. Sportive dilettantistiche, nonché la gratuità della carica;

  6. l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio ad altri enti aventi finalità sportive dilettantistiche;

  7. la non trasmissibilità della quota sociale;

  8. l’obbligo di conformarsi alle norme, direttive e statuti del CONI, delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva a cui ci si affilierà.

Tale ultima clausola e’ importantissima, in quanto è condizione per l’iscrizione al Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI. In assenza della quale, per il tramite del CONI o della Federazione Sportiva alla quale si aderisce, non e’ possibile accedere alla normativa agevolativa per le ASD.

Oltre le normali agevolazioni di cui godono gli enti non commerciali in generale, le ASD godono di un ulteriore regime “particolare” che consente di accedere alle più ampie agevolazioni fiscali, tributarie e contabili. Alcune delle più importanti sono:

La non tassabilità dei proventi rivenienti da attività commerciali fino ad €. 250.000,00=, e qualora superino il suddetto limite di tassarli in misura forfettaria.

Agevolazioni anche dal punto di vista dei rapporti di lavoro intercorrenti tra l’associazione ed i suoi collaboratori; in quanto i rimborsi spese o i compensi erogati agli sportivi ed al personale amministrativo, non vengono tassati da chi li percepisce fino ad euro 7.500,00=.

Oltre poi ad altre agevolazioni riguardo l’IVA, l’imposta di bollo, gli obblighi di tenuta dei registri contabili, etc.

Particolari agevolazioni spettano anche a chi – persone fisiche ed imprese – decide di sostenere le Ass. Sportive con contributi, erogazioni liberali, o chi, per esempio vuole iscriversi, quale socio, per la pratica sportiva “dilettantistica” in palestre o piscine. Chi decide di sostenere le ASD con uno dei modi sopra detti, potrà portare in detrazione tali somme nel mod. Unico o mod. 730 e ricavarne il 19% a titolo di detrazione d’imposta. Se poi l’associazione è anche iscritta nell’elenco del 5 per mille, si potrà decidere di sostenerla – a costo zero – destinando una parte delle tasse che paghiamo al sostentamento di tali enti.

Le associazioni sportive dilettantistiche, tra gli enti non commerciali, fanno parte in modo insistente della nostra vita quotidiana, basti pensare che la quasi totalità dei centri sportivi, delle palestre, piscine, centri fitness, scuole di ballo, scuole di calcio; persino associazioni animaliste sono “classificate” dal punto di vista fiscale come Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Tra gli Enti Non Commerciali che possono godere della norma agevolativa di cui godono le ASD (Legge 398/91), rientrano anche le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente riconosciute dallo Stato senza fini di lucro.

Ricordiamo che fino a 20 anni fa, questi centri sportivi si fregiavano del titolo di ONLUS. Oggi tutti quanti sappiamo che con l’acronimo di ONLUS ci si può fregiare in quanto operatori per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e solo nei settori individuati dalla Legge 460/97.

Nel prossimo articolo daremo un piccolo sguardo al mondo delle ONLUS; agli Enti Non Commerciali che di diritto sono classificate come ONLUS ed a quegli Enti che possono diventarlo a seguito di una specifica provedura.


*Commercialiste e revisore legale in Bitonto


Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo