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Società

In difesa della morte (dignitosa) del mio assistito

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di SANDRO PUTIGNANO

Con sentenza del 20/1/2011,emessa nell’ambito del procedimento Haas/Svizzera, la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e’ stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che dall’art. 8 Cedu possa discendere il diritto a un suicidio dignitoso.

Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto il diritto di un cittadino svizzero, affetto da sindrome affettiva bipolare, di ottenere da uno psichiatra la prescrizione di una sostanza tale da garantirgli una morte sicura ed indolore.

La Corte EDU, pur non riconoscendo nel caso specifico la violazione della convenzione da parte della Svizzera, giustificandola sulla base della ampia discrezionalità concessa agli Stati firmatari sul tema della salvaguardia della salute dei cittadini, si e’ pronunciata sulla corretta interpretazione da dare all’art. 8 Cedu.

La Corte di Strasburgo, infatti, ha per la prima volta affermato espressamente che anche alla luce della precedente giurisprudenza, il diritto di un individuo di decidere in che modo e quando porre fine alla propria esistenza e’ uno degli aspetti del più ampio diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 della convenzione.

La rilevanza di questa sentenza rispetto alla attuale condizione dei detenuti nel nostro Paese, traspare immediatamente dalla semplice lettura dell’ormai quotidiana cronaca di ciò che accade nelle case circondariali italiane. In queste prime settimane del 2011 i detenuti che hanno scelto di togliersi la vita in carcere sono stati già 16, con una media di circa 5 suicidi al mese. Questi numeri, apparentemente altissimi, non offrono, tuttavia, piena contezza della situazione. Sedici, infatti, sono i detenuti che dall’inizio dell’anno sono riusciti nell’intento di dare esecuzione ai propri propositi, nonostante la difficoltà materiale di suicidarsi in celle con otto-dieci persone, senza strumenti adeguati e sfuggendo al controllo della Polizia Penitenziaria.

Il numero dei tentati suicidi registrati dall’inizio dell’anno, circa 220, rende meglio l’effettiva situazione esistente nelle nostre carceri. Se l’amministrazione penitenziaria lasciasse ai detenuti la libertà di decidere quando e in che modo porre fine alla propria vita, di certo ci troveremmo di fronte ad una soluzione al sovraffollamento carcerario numericamente più efficace rispetto, ad esempio, alla Legge c.d. svuota carceri, e forse addirittura maggiormente condivisa da quella area politica statutariamente contraria ai provvedimenti di indulgenza.

Una richiesta formale oggi avanzata da un detenuto all’amministrazione penitenziaria di fornirgli un luogo e uno strumento adeguati ad un suicidio dignitoso di certo troverebbe un ovvio rigetto da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie. Se lo stesso detenuto chiedesse al suo avvocato una strada per impugnare tale rigetto, forse oggi quell’avvocato avrebbe qualche carta da giocarsi senza essere preso per matto. Quanti oggi si sentono frustrati nel non riuscire a tutelare il diritto ad una vita dignitosa dei propri assistiti detenuti, forse da domani potrebbero trovare qualche stimolo nel tutelare il diritto quanto meno ad una dignitosa morte.

Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo