Mettiti in comunicazione con noi

Inchiesta

Le associazioni non riconosciute

Avatar photo

Pubblicato

su

di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

Ricollegandoci all’adempimento in scadenza il 31 marzo inerente la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali e tributari per gli Enti Associativi (Mod. EAS), ho ritenuto fare un piccolo accenno ad una delle tipologie – tra le più utilizzate – di enti associativi. L’Associazione non riconosciuta.


L’associazione “non riconosciuta” è una delle forme associazioniste più comunemente utilizzate dai cittadini che tra di loro condividono un interesse comune – che non sia strettamente lucrativo – e che vogliono regolamentare attraverso una struttura snella e semplice. L’associazione, così come i Comitati, le Fondazioni e le ONLUS fanno parte di quel più ampio mondo del cd. “NON PROFIT” o “Terzo Settore” in quanto tali enti non hanno come oggetto sociale il lucro (reddito, guadagno, utile), ma bensì il conseguimento di obiettivi e la soddisfazione di esigenze di natura solidaristica, sociale, ideale, culturale o sportiva.

L’ “Associazione non riconosciuta”. Si definisce “non riconosciuta” in quanto non ha una personalità giuridica (SRL, SPA, SAS, SNC). Sebbene la legge non imponga la regola della costituzione tramite un atto scritto, per praticità ed ovvie ragioni di funzionalità, è preferibile redarre un atto basato su due semplici fondamenti:

  1. L’atto Costitutivo che dà vita all’associazione fissandone l’avvio;

  2. Lo Statuto destinato a regolamentare il funzionamento a regime.

Ai fini della costituzione, è sufficiente una scrittura privata, senza ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che contenga specifici elementi se non quelli richiesti dalla normativa fiscale. In altre tipologie di enti associativi tale intervento è obbligatorio, come per altri basta la scrittura autenticata o registrata.

Le caratteristiche strutturali di un’Associazione non riconosciuta possono essere così elencate:

  1. Una forma di aggregazione aperta all’incremento od al ricambio degli associati (cd. struttura aperta). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere diritti ed oneri diversi tra loro (entità dei contributi, diritto di voto), ma è preferibile che si stabilisca tra loro parità di diritti e doveri. Tenendo presente che la parità dei diritti e doveri è un requisito fondamentale richiesto per godere di determinate agevolazioni fiscali.

  2. Autonomia patrimoniale – sia pure limitata – distinta dalla sfera patrimoniale dei singoli associati che si sostanzia nel cd. “fondo comune”;

  3. Attività finanziata principalmente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi, oppure, ancora, con limitate attività di natura commerciale, cd. “marginali”;

  4. Delega della gestione associativa ad una o più persone “fisiche”, elette dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo;

  5. Estinzione per: a) scadenza del termine di durata eventualmente fissato nello statuto, b) deliberazione dell’assemblea degli associati, c) il venir meno di tutti gli associati.;

  6. In ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure, in mancanza dei medesimi, a quelli determinati dalle autorità competenti.

  7. L’obbligo di redigere il rendiconto finanziario delle attività istituzionali (non lucrative) e se espletate attività commerciali, la tenuta di una contabilità, separata da quella istituzionale, secondo la normativa fiscale (tenuta delle scritture contabili, dichiarazioni annuali, versamento Iva ed Imposte).

Queste, in grandi linee, sono le Associazioni non riconosciute.

L’argomento sembrerebbe semplice ma in realtà è molto vasto considerando le varie tipologie di Enti non Commerciali. Basti pensare che esistono le Associazioni non riconosciute e quelle riconosciute (con personalità giuridica), le “Associazioni Sportive Dilettantistiche” (ASD), i Comitati, le Fondazioni, le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale (APS), etc.

A seconda delle attività (commerciali, non commerciali o miste) svolte da questi enti, bisogna poi evidenziare gli obblighi fiscali e tributari, i limiti, le agevolazioni, etc.

Il “Terzo Settore” è un mondo così vasto che oggi stanno nascendo profili professionali specializzati nel “Fund Raising” (ricercatore di fondi) in quanto la domanda di specializzazione nel settore cresce esponenzialmente giorno per giorno.

Successivamente parleremo di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), la seconda forma di Ente Non Commerciale più utilizzata in quanto utilizzata per le più disparate attività sportive. A volte attività che non sapevamo fossero definite come sportive.


*Commercialiste e revisore legale in Bitonto


Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo